COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 13/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S.S. LAURETUM AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI € 200,00 E DI € 50,00 INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. LAURETUM / PAKUNDO FLACCO PESCARA, DISPUTATA IL 12/01/2008 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GIRONE “C” (C.U. n° 36 del 17.01.2008, COMITATO REG. ABRUZZESE)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 13/03/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S.S. LAURETUM AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI € 200,00 E DI € 50,00 INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. LAURETUM / PAKUNDO FLACCO PESCARA, DISPUTATA IL 12/01/2008 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GIRONE “C” (C.U. n° 36 del 17.01.2008, COMITATO REG. ABRUZZESE)
Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. S.S. LAURETUM ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S. nei confronti della società per lancio di petardi all’interno del terreno di gioco, nel corso della gara e per mancanza di acqua calda all’interno dello spogliatoio del direttore di gara.
Ha dedotto la società appellante che, quanto all’episodio del lancio di petardi, esso si è verificato al di fuori del recinto di gioco, a distanza di circa 50 metri dall’arbitro e dai calciatori, quanto alla mancanza di acqua calda, che essa è stata regolarmente erogata, sia negli spogliatoi dei calciatori delle due società che in quello del direttore di gara, posizionato tra i due ed agli stessi collegato.
Ha pertanto concluso chiedendo l’annullamento e/o la riduzione delle sanzioni.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato il lancio di petardi precisando di aver visto direttamente il lancio degli stessi dagli spalti sino all’interno del terreno di gioco da parte di sostenitori del Lauretum, nonché la mancata erogazione, se non per pochi secondi, dell’acqua calda all’interno del proprio spogliatoio.
In sede di audizione la Società appellante ha confermato il contenuto del proprio appello.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello proposto in ordine alle sanzioni pecuniarie deve essere rigettato, atteso che l’arbitro della gara è stato in grado di riferire con certezza la sussistenza dei comportamenti contestati alla società appellante.
Le sanzioni inflitte peraltro debbono ritenersi congrue ed adeguate alla gravità dei comportamenti contestati.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa di reclamo.
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