COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 13/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI PESCARA C5 AVVERSO L’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GIRLS RAIANO / CITTA’ DI PESCARA C5 DISPUTATA IL 10/02/08 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE, SERIE “D” (C.U. n° 42 DEL 14/02/08).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 13/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI PESCARA C5 AVVERSO L’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GIRLS RAIANO / CITTA’ DI PESCARA C5 DISPUTATA IL 10/02/08 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE, SERIE “D” (C.U. n° 42 DEL 14/02/08). Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d. Città di Pescara C5 ha impugnato il provvedimento di cui sopra adottato dal G.S. per gravi e ripetute intemperanze da parte di un dirigente non identificato nei confronti dell’arbitro e per reiterate ingiurie nei confronti delle calciatrici avversarie. Ha dedotto l’appellante che i fatti contestati non sarebbero mai accaduti in quanto la reazione del pubblico, in particolare idi uno spettatore, sarebbe stata quella di applaudire ironicamente le avversarie gridando loro “Brava”. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, ribadendo che il sostenitore in parola era chiamato Presidente dall’allenatore e da alcune calciatrici. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara la sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua ed adeguata, giacché, indipendentemente dalla qualifica rivestita dalla persona che si sarebbe resa responsabile dei fatti contestati, non può dubitarsi che la stessa debba essere comunque riconducibile alla società appellante. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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