COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 12/3/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALIANO (CALCIO A 5) PER PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE BENEDETTO FRANCESCO DELLA SOCIETà PISTICCI CIRCOLO SETAC.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 12/3/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALIANO (CALCIO A 5) PER PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE BENEDETTO FRANCESCO DELLA SOCIETà PISTICCI CIRCOLO SETAC.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ALIANO avverso la regolarità della gara di Calcio a 5 – Serie C/2 - disputata il 23.02.2008 tra il PISTICCI CIRCOLO SETAC e l’ALIANO, per presunta posizione irregolare del calciatore BENEDETTO FRANCESCO, nato il 20.10.1982, schierato dalla società Pisticci Circolo Setac nella suddetta gara;
Letti gli atti ufficiali;
Acquisita dalla Segreteria del C.R. Basilicata certificazione in merito al tesseramento del calciatore BENEDETTO FRANCESCO, nato il 20.10.1982;
Preso atto che dalla suddetta documentazione il calciatore in oggetto risulta essere regolarmente tesserato con la società Pisticci Circolo Setac dal 7.09.2007;
P.Q.M.
- Respinge il proposto ricorso confermando il risultato acquisito sul campo di: PISTICCI CIRCOLO SETAC – ALIANO 5-1;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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