COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ATLEITCO TORRIONE – GARA ATLETICO TORRIONE / VIA MERCANI DEL 20.01.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ATLEITCO TORRIONE - GARA ATLETICO TORRIONE / VIA MERCANI DEL 20.01.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. E ciò, con specifico riferimento alla gravità dell’episodio verificatosi che rende sicuramente congrua e condivisibile la sanzione irrogata dal Primo Giudice Sportivo. Né può dubitarsi dell’effettiva verificazione dei fatti riferiti dall’arbitro in referto, pur richiamati mediante asterisco per evidenti ragioni determinate dalla necessità di inserire l’annotazione nell’esatto ordine cronologico di verificazione. Tantomeno, in ragione della già indicata gravità del comportamento del giocatore, può accedersi alla richiesta riduzione della squalifica. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletico Torrione; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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