COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ACQUAVIVA CASERTA – GARA REAL CAIAZZO / ACQUAVIVA CASERTA DEL 03.02.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ACQUAVIVA CASERTA - GARA REAL CAIAZZO / ACQUAVIVA CASERTA DEL 03.02.2008 –
2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata la società e l’arbitro a chiarimento, ne rileva la
fondatezza. Invero, dalle suppletive dichiarazioni del direttore di gara si evince che l’autore del gesto
violento nei confronti del Presidente della società Real caiazzo, avrebbe potuto essere anche un altro
calciatore dell’Acquaviva Caserta e, precisamente, Losano Francesco, così come anche dedotto dalla
reclamante. Alla luce di tali dichiarazioni questa C.D.T., sul presupposto della mancanza di qualsiasi
certezza sulla identità dell’autore del gesto ritiene di accogliere il reclamo proposto. P.Q.M.
DELIBERA
in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, alla luce di nuovi elementi di valutazione
privilegiati, di annullare la squalifica al calciatore Palmino Luigi; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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