COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MECOBIL PESE – RECLAMO GIUGLIANO LICOLA C5 GARA MECOBIL PESE / GIUGLIANO LICOLA DEL 19.1.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MECOBIL PESE – RECLAMO GIUGLIANO LICOLA C5 GARA MECOBIL PESE / GIUGLIANO LICOLA DEL 19.1.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letti i reclami, e riuniti per connessione, rileva che va accolto il reclamo della società Mecobil Pese. In particolare va ritenuto, in un giudizio di comparazione, preminente il principio dell’assoluta discrezionalità del direttore di gara di valutare la sussistenza dei presupposti per lo svolgimento od il prosieguo della gara ed altresì dell’assoluta insindacabilità di tale giudizio espresso sul campo. Invero, la società Giugliano Licola non ha atteso che il direttore di gara esprimesse il suo insindacabile giudizio sulla proseguibilità della gara, bensì ha già al momento in cui era stata adottata la decisione di riprendere il gioco e quindi non ha rispettato il giudizio del direttore di gara. Il fatto proposto dalla società Giugliano Licola come motivo principale di reclamo, ossia l’aggressione subita dal portiere Di Sapio Mario doveva essere fatto valere in sede di reclamo ferma restando l’obbligo della società di proseguire la gara sia per pur con un potenziale atletico diminuito. Quest’ultimo aspetto può infatti costituire legittimo motivo di reclamo ma non giustifica l’abbandono arbitrario da parte di una squadra del terreno di gioco; sul campo il giudizio del direttore di gara sullo svolgimento della gara è insindacabile per cui la società Giugliano Licola aveva l’obbligo di proseguire la stessa, ferma restando il diritto di proporre successivamente reclamo in sede opportuna. Diversamente, lo svolgimento della gara risulterebbe affidato alla volontà della singola squadra sulla base di un giudizio di parte. Ipotesi non ammissibile e contraria al principio posto a base di questa decisione. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Mecobil Pese e di respingere quello del Giugliano Licola infliggendo a quest’ultima la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo non versata sul conto della società Mecobil Pese; dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società Giugliano Licola.
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