COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 12/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAN FELICE SUL PANARO avverso squalifica per 4 giornate calc.NEGRI DENIS delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 27.2.2008 gara SAN FELICE – VIRTUS PAVULLESE del 24.2.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 12/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAN FELICE SUL PANARO avverso squalifica per 4 giornate calc.NEGRI DENIS delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 27.2.2008 gara SAN FELICE – VIRTUS PAVULLESE del 24.2.2008 L’U.S. SAN FELICE SUL PANARO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc.NEGRI “lanciava il pallone da una distanza di 25 metri verso il punto ove doveva essere battuta una punizione a nostro favore (da qui decade anche in segno di protesta verso l’arbitro, dato che sicuramente non vi era da contestare una punizione a nostro favore); il pallone colpiva fortuitamente e debolmente il direttore di gara ad una spalla, senza che egli mostrasse intenzione di prendere provvedimenti”. “Il successivo provvedimento di espulsione avveniva dopo l’intervento del primo assistente che, su protesta dei componenti della panchina ospite, riferiva al direttore di gara un fatto in realtà, a nostro avviso, non accaduto”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha dichiarato che, mentre stava per ammonire un calciatore, è stato raggiunto ad una spalla da una pallonata di una certa intensità e, non avendo potuto individuare l’autore del gesto, si consultava con l’assistente, che gli indicava il calc.NEGRI; - preso atto che l’assistente che ebbe a rilevare l’infrazione, sentito a chiarimenti, ha ribadito di avere indicato all’arbitro il calc.NEGRI DENIS, quale autore, a gioco fermo, di un lancio del pallone, con traiettoria tesa, in direzione dell’arbitro, che veniva raggiunto ad una spalla, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.NEGRI DENIS. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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