COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 12/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL.SABBIONESE avverso squalifica al 24.2.2011 calc.VESCOVI MANUEL delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 27.2.2008 gara CESTELNUOVO – SABBIONESE del 24.2.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 12/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL.SABBIONESE avverso squalifica al 24.2.2011 calc.VESCOVI MANUEL delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 27.2.2008 gara CESTELNUOVO – SABBIONESE del 24.2.2008 La POL.SABBIONESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “il calc.VESCOVI non ha mai colpito nessuno, si è forse fatto trasportare dall’atmosfera sovraeccitata accesasi a seguito di una condotta arbitrale sicuramente non all’altezza della situazione, e durante il rientro negli spogliatoi attraverso uno stretto tunnel dove, oltre al sig.Direttore si sono trovati i giocatori di entrambe le squadre, non opportunamente accompagnati dalla forza pubblica della società ospitante”. “Appare improbabile che il sig.arbitro sia stato in grado di individuare il responsabile dell’aggressione, causa le numerose persone presenti che l’hanno avvicinato durante il rientro nello spogliatoio attraverso lo stretto tunnel, assieme ai giocatori di entrambe le squadre”. Chiede “l’annullamento o come meglio la sanzione”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, ribadendo che, al termine della gara, mentre lasciava il campo, accompagnato da un addetto alla forza pubblica sostitutiva, il calc.VESCOVI, precedentemente espulso, all’ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi, lo colpiva con un calcio alle gambe, precisando altresì che, nel frangente, non vi erano altre persone all’intorno; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado; visti gli artt. 19 e 35 comma 1, punto 1.1 del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 24.2.2011 del calc.VESCOVI MANUEL. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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