COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 12/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.LESIGNANO avverso inibizione al 15.2.2009 dir.acc.uff.ANGHINETTI FABIO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 31 del 20.2.2008 gara LESIGNANO – BEDONIA del 17.2.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 12/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.LESIGNANO avverso inibizione al 15.2.2009 dir.acc.uff.ANGHINETTI FABIO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 31 del 20.2.2008 gara LESIGNANO – BEDONIA del 17.2.2008 L’U.S.LESIGNANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che “il ns.dirigente ANGHINETTI, a fine gara, avvicinava il Direttore di gara chiedendogli spiegazioni : lo stesso Direttore di gara aveva strattonato un nostro giocatore. Il ns.dirigente, mentre gli parlava, gli appoggiava il braccio sinistro sulla spalla e la mano sul petto. Non lo afferrava in alcun modo al collo. Nel frattempo il ns.dirigente si avviava verso gli spogliatoi e intanto arrivavano il ns.massaggiatore e altri dirigenti, che assistevano alla sceneggiata del Direttore di gara. Il ns.dirigente, quindi già arrivato nello spogliatoio, in nessun modo minacciava il direttore di gara, né tantomeno lo aggrediva fisicamente; il direttore di gara ha travisato i fatti avvenuti durante la disputa della gara anche nelle altre squalifiche date dal giudice sportivo”. Chiede una congrua riduzione della squalifica. La Commissione, - premesso che la l’U.S.LESIGNANO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, ha comunicato che per improvvisi impedimenti non avrebbe potuto presentarsi all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che, al termine della gara, veniva affrontato dal dir.acc.uff.ANGHINETTI che gli indirizzava una frase offensiva e, con entrambe le mani lo afferrava al collo, stringendo sino a fargli mancare il fiato per alcuni secondi. Intervenivano dirigenti locali che cercavano di allontanarlo, ma il dir.acc.uff.ANGHINETTI spingeva con le mani al corpo l’arbitro, facendo indietreggiare di due passi; - considerato che la condotta tenuta dal dir.acc.uff.ANGHINETTI debba essere punita con una sanzione maggiormente correlata al comportamento messo in atto, comportamento maggiormente riprovevole in relazione alla funzione assegnatagli; - visti gli artt. 19, 35 comma 1, punto 1.1 e 36 comma 3 del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il reclamo e di portare la scadenza della inibizione del dir.acc.uff.ANGHINETTI FABIO al 15.2.2011. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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