COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 12/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 37° TORNEO NAZIONALE FORENSE RECLAMO PROPOSTO DALL’AVV.GIAMPAOLO PIETRO avverso squalifica per 2 giornate delibera del G.S. del G.S. del Torneo contenuta nel C.U.n. 5 del 3.3.2008 gara ROMA – BOLOGNA del 23.2.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 12/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 37° TORNEO NAZIONALE FORENSE RECLAMO PROPOSTO DALL’AVV.GIAMPAOLO PIETRO avverso squalifica per 2 giornate delibera del G.S. del G.S. del Torneo contenuta nel C.U.n. 5 del 3.3.2008 gara ROMA – BOLOGNA del 23.2.2008 Il presente ricorso non può essere preso in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera a) dell’art.45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara”), applicabile al 37° Torneo Nazionale Forense, ex art.29 del Torneo stesso. Conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’avv.GIAMPAOLO PIETRO e dispone per l’addebito della tassa in € 260.
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