COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Serenissima Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Serenissima/Robur Saronno del 16/02/2008 C.U. n.30 della delegazione di LEGNANO datato 21/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Serenissima Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Serenissima/Robur Saronno del 16/02/2008 C.U. n.30 della delegazione di LEGNANO datato 21/02/2008 La società SERENISSIMA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il sig. MILIONE DONATO sino al 10/04/2008; squalificato il calciatore RIZZO ANDREA per 3 GARE e il tecnico MARIA2778/ 35 NO DIRAGO sino al 17/03/2008, lamentando che il contenuto del referto arbitrale sarebbe caratterizzato da falsità e persecuzione nei confronti della reclamante. Si negano i fatti ascritti al calciatore, tecnico e dirigente e si chiede l’annullamento dell’inibizione e della squalifica inflitta al sig. MARIANO DIRAGO con una riduzione della squalifica irrogata al calciatore RIZZO ANDREA. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince senza ombra di dubbio che tutti i tre soggetti destinatari dei provvedimenti disciplinari si sono sicuramente resi responsabili di tutti i fatti loro ascritti e di conseguenza le sanzioni irrogate in prime cure appaiono del tutto congrue e meritevoli di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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