COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Sabbiese Camp. Jun. Prov. Gir. D Gara Sabbiese/Nuvolera del 23/02/2008 C.U. n.31 della delegazione di BRESCIA datato 21/02/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Sabbiese Camp. Jun. Prov. Gir. D
Gara Sabbiese/Nuvolera del 23/02/2008
C.U. n.31 della delegazione di BRESCIA datato 21/02/2008
La Commissione Disciplinare Territoriale , letto il reclamo proposto dalla società AC SABBIESE relativo
alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società GS NUVOLERA avrebbe fatto
partecipare il calciatore HAMMANI NABIL in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari;
Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte;
Rilevato che la società GS NUVOLERA non ha inviato le proprie deduzioni;
Rilevato che, come da CU n.31 datato 21/02/2008 della Delegazione di Brescia, il calciatore risulta squalificato
e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla
gara in esame.
Visti gli artt. 17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto:
a) di comminare alla società GS NUVOLERA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società GS NUVOLERA l’ammenda di euro 120,00 così determinata dalla categoria
di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore HAMMANI NABIL per una ulteriore gara;
d) d) di inibire a tutto il 13/04/2008 il dirigente accompagnatore sig. BRUNI ALESSANDRO della società
GS NUVOLERA.
Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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