COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società USD Pagazzanese Camp. Jun. Prov. Gir. E Gara Asperiam/Pagazzanese del 16/02/2008 C.U. n.28 della delegazione di BERGAMO datato 21/02/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società USD Pagazzanese Camp. Jun. Prov. Gir. E
Gara Asperiam/Pagazzanese del 16/02/2008
C.U. n.28 della delegazione di BERGAMO datato 21/02/2008
La società PAGAZZANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
FRATUS MARCO per 5 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: non può trovare accoglimento il reclamo proposto dalla PAGAZZANESE; infatti dal referto arbitrale
risulta che il calciatore FRATUS, non solo ha colpito l’avversario con un pugno, ma dopo aver ricevuto il
provvedimento di espulsione lo calpestava. La circostanza che le due azioni non sono state simultanee, rendono
più grave il comportamento posto in essere dal calciatore.
Pertanto la sanzione inflitta dal GS appare del tutto adeguata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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