COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Lavagna Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Lavagna/Unione Mulazzano del 24/02/2008 C.U. n.29 della delegazione di LODI datato 28/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Lavagna Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Lavagna/Unione Mulazzano del 24/02/2008 C.U. n.29 della delegazione di LODI datato 28/02/2008 La società LAVAGNA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore NAPOLI FRANCESCO per 5 GARE, lamentando che dalla dinamica dei fatti si rileverebbe la carenza di intenzionalità del calciatore sanzionato di colpire il direttore di gara con il pallone e che la valutazione dell’arbitro circa la volontà del calciatore sarebbe molto soggettiva. Si contesta, altresì, che porsi con un braccio alzato non sia causa di sanzione alcuna. La reclamante confida, di conseguenza, in un positivo riscontro senza, però, formulare specifiche conclusioni. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il calciatore NAPOLI dopo che era stato disposto un calcio di punizione si è diretto verso il pallone e lo ha calciato verso il direttore di gara con il chiaro intento di colpirlo pur non riuscendovi. A seguito della ovvia e scontata espulsione ha cercato di avventarsi sull’arbitro con un braccio alzato come per dare una sberla, ma è stato fermato da alcuni compagni di squadra e allontanato. La condotta del calciatore NAPOLI si è caratterizzata per minacciosità ed aggressività che legittimano la sanzione disposta in prime cure che ben si uniforma agli abituali criteri di valutazione della presente Commissione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it