COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Accademia San Leonardo Camp. All. Prov. Gir. F Gara San Leonardo/Magenta del 03/02/2008 C.U. n.26 della delegazione di MILANO datato 07/02/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 13/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Accademia San Leonardo Camp. All. Prov. Gir. F
Gara San Leonardo/Magenta del 03/02/2008
C.U. n.26 della delegazione di MILANO datato 07/02/2008
La società ACCADEMIA SAN LEONARDO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha
squalificato il calciatore GIUSEPPE DI BITETTO sino al 06/02/2009, ha comminato la punizione sportiva della
perdita della gara per 0-3 e inflitto l’ammenda di Euro 100,00, lamentando che il comportamento del DI BITETTO
non è stato violento in quanto ha semplicemente spinto l’arbitro a mani aperte. La reclamante afferma
inoltre che il gesto compiuto dal calciatore sanzionato non giustifica la sospensione della gara in quanto
l’arbitro era perfettamente in grado di poterla proseguire.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari
e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, sentita la reclamante, rileva: il direttore di gara,
sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha precisato che il DI BITETTO ha colpito l’arbitro a mani
chiuse appoggiandole sul petto contemporaneamente. Ha inoltre precisato che, dopo questo fatto, non si sentiva
più in grado di proseguire nella direzione della gara.
Alla luce di quanto precisato dal direttore di gara si ritiene opportuno valutare con minor rigore il comportamento
TENUTO dal DI BITETTO, mentre meritano di essere confermate l’ammenda alla reclamante e
la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore GIUSEPPE DI BITETTO a tutti il 30/09/2008, confermando per il resto l’impugnata
delibera, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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