COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°119 del 12/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CIVITANOVESE CALCIO avverso esito gara Vigor Senigallia – Civitanovese, del 24.2.2008 – Campionato Regionale di Eccellenza.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°119 del 12/03/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CIVITANOVESE CALCIO avverso esito gara Vigor Senigallia – Civitanovese, del 24.2.2008 – Campionato Regionale di Eccellenza.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 1, la Civitanovese Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Bartoccetti Luca in posizione irregolare per difetto di tesseramento.
Per quanto sopra la Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
Con missiva del 5 marzo 2008, l’U.S. Vigor Senigallia, controinteressata, faceva ritualmente pervenire a questa Commissione proprie deduzioni, chiedendo il rigetto del reclamo di controparte.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche dai quali è emerso che il calciatore Bartoccetti Luca risulta regolarmente tesserato per l’U.S. Vigor Senigallia alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso ha partecipato, per quanto attiene al suo tesseramento, in posizione regolare.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla Civitanovese Calcio e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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