COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 13 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo della Società VIRTUS VERCELLI avverso decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara BRIONA – VIRTUS VERCELLI cat. Juniores Prov. del 9.2.08 pubblicata sul c.u. n. 28 del 14.02.2008

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 13 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo della Società VIRTUS VERCELLI avverso decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara BRIONA - VIRTUS VERCELLI cat. Juniores Prov. del 9.2.08 pubblicata sul c.u. n. 28 del 14.02.2008 La C.D., rappresentata dai signori avvocati: Flavio CAMPAGNA, Luca GIABARDO e Claudio STRATA e con la presenza del rappresentante dell’Associazione Arbitri delibera quanto segue: Con il reclamo in oggetto la Società VIRTUS VERCELLI censura la decisione del G.S. sopra ricordata, contestando integralmente il contenuto del rapporto arbitrale, sottolineando che la versione dei fatti ivi riportata non corrisponde a realtà, e fornendo alla Commissione Disciplinare una versione alternativa dei fatti differente da quella riportata dal direttore di gara medesimo. Sottolinea poi l’inverosimiglianza della versione del rapporto di gara nella parte in cui attribuisce ogni responsabilità e colpa di quanto accaduto solo ed esclusivamente ai giocatori e dirigenti della Virtus Vercelli e chiede: la revoca delle squalifiche inflitte a CRIACO Leo e RUOCCO Andrea. La revoca o la riduzione della squalifica inflitta al capitano MANZI Gianluca. La revoca della squalifica inflitta al dirigente RUOCCO Francesco ed all’allenatore MELARA Daniele. Chiede inoltre la revoca o la riduzione dell’ammenda di 300 Euro inflitta alla Società. I ricorrenti avevano chiesto di essere sentiti e sono pertanto stati convocati per l’audizione in data 7 marzo 2008. Sono quindi comparsi per la VIRTUS VERCELLI il Presidente Guglielmo LA MANTIA ed il Direttore Sportivo Guglielmo BERTOTTI i quali hanno insistito per l’accoglimento del reclamo, riepilogando il contenuto del reclamo stesso e sottolineando nuovamente in quali punti il rapporto arbitrale sarebbe inattendibile. La C.D. ritiene di dover accogliere il ricorso solo in parte e di poter procedere solo alla riduzione di alcune sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo nei termini seguenti: Inutile ribadire quanto già costantemente affermato anche da questa Commissione Disciplinare e cioè che il rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata e soprattutto quando non vi siano delle palesi omissioni, contraddizioni ovvero violazioni delle norme esso non può certamente essere ritenuto inveritiero sulla scorta delle mere dichiarazioni difensive dei ricorrenti. In questo caso non vi è dubbio che la ricostruzione dei fatti risulti assolutamente chiara e che il direttore di gara si sia premurato – pur nella difficoltà della ricostruzione degli eventi davvero concitati – di precisare cosa ha potuto percepire chiaramente. E le sanzioni appaiono destinate ai soggetti certamente meritevoli delle stesse, risultando davvero difficile credere che vi siano stati errori e omissioni così clamorose come i ricorrenti vogliono far credere; o peggio che il direttore di gara abbia indicato delle condotte così gravi “al buio”, come adombrato dai ricorrenti. Nel supplemento di rapporto infatti si premetteva che tutto aveva inizio con lo scontro tra un giocatore del BRIONA (ANTONIETTI) ed un giocatore della VIRTUS VERCELLI (PETRILLO). Sono poi stati indicati con precisione i giocatori che l’arbitro ha potuto riconoscere con certezza ed indicare come aggressori; così come poi sono stati indicati con altrettanta precisione i giocatori che dopo un momento di apparente calma riprendevano l’aggressione (PETRILLO, RUOCCO e MANZI). Le dinamiche dei fatti riportate dal direttore di gara e riprese puntualmente dal G.S. come riferite nel C.U. n. 28 del 14.2.2008, possono quindi giustificare le sanzioni, con le opportune precisazioni e conseguenti riduzioni delle sanzioni che appaiono elevate: Al giocatore PETRILLO la squalifica può essere ridotta a 10 giornate. Ai giocatori MANZI e RUOCCO la squalifica può essere ridotta a 6 giornate.Anche la sanzione inflitta alla società può essere ridotta a 150 €. Così deciso in data 7 marzo 2008 P.Q.M. Accoglie il ricorso e riduce le squalifiche nei termini sopra specificati. Nulla dispone sulla tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it