COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 13 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. SALIGNANO – A.S.D. UNITED TAURISANO del 3 febbraio 2008 (Reclamo delle Società A.S. SALIGNANO e A.S.D. UNITED TAURISANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico delle due società di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 in data 7.2.2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 13 marzo 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S. SALIGNANO - A.S.D. UNITED TAURISANO del 3 febbraio 2008 (Reclamo delle Società
A.S. SALIGNANO e A.S.D. UNITED TAURISANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico delle due società di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 in
data 7.2.2008 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letti i reclami a margine citati;
uditi i rappresentanti delle ricorrenti;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
esperite ulteriori indagini;
considerato che vanno preliminarmente riuniti sia il reclamo proposto dalla società AS.S. SALIGNANO
del 13.2.2008 e quello proposto dalla società A.S.D. UNITED TAURISANO con ricorso del 13.2.2008
attesa la evidente connessione oggettiva dei due reclami;
esaminata la memoria aggiuntiva fatta pervenire dalla A.S. SALIGNANO a mezzo fax del 3.3.2008;
rilevato che dalla istruttoria eseguita è risultato che non è stata possibile la ripresa della gara per lo
scontro (ancorchè non violento) fra i giocatori e i dirigenti di entrambe le squadre nonché per l’ingresso
in campo di persone estranee (circa 15);
rilevato altresì che non meritano censura le sanzioni inflitte dal primo Giudice sia in ordine alla perdita
della gara per entrambe le società che nei confronti del calciatore D’AMICO Marco (per altro non
reclamabile) del calciatore COPRO Pierluigi nonché dei dirigenti MARZO Mario e ORLANDO Piero,
perché adeguate alle infrazioni occorse;
così come non meritano censura le sanzioni disciplinari dell’ammenda di Euro 200 perché anch’esse
adeguate alle infrazioni contestate;
rilevato che può accedersi ad una riduzione all’inibizione inflitta all’allenatore ERRICO Rocco (anche
perché è risultata insussistente la contestata recidiva);
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridurre la inibizione inflitta all’allenatore ERRICO Rocco fino al 31.12.2008;
confermarsi nel resto tutte le altre impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa alla società A.S. SALIGNANO atteso il parziale accoglimento del reclamo e di
contro addebitare la relativa tassa sul conto della società TAURISANO.
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