COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. BENETUTTI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 32 del 28.02.2008. Gara Benetutti / Sporting 2000 del 24.02.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. BENETUTTI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 32 del 28.02.2008. Gara Benetutti / Sporting 2000 del 24.02.2008. L’U.S. proponeva rituale reclamo avverso la squalifica per cinque giornate di gara del proprio calciatore Sini Federico ed avverso la squalifica per tre giornate di gara del proprio giocatore Casu Claudio. Il primo veniva sanzionato dal Giudice Sportivo in quanto, espulso per avere ingiuriato l’arbitro, alla notifica del provvedimento spintonava il direttore di gara con entrambe le mani e reiterava le ingiurie nei confronti dello stesso; il secondo in quanto, espulso per aver proferito parole ingiuriose nei confronti del direttore di gara, al termine dell’incontro reiterava le offese e lo minacciava. La reclamante assumeva, per quanto riguarda il Sini, che lo stesso, seppure avesse ingiuriato il direttore di gara, non avrebbe, comunque, spintonato lo stesso, e per quanto riguarda il Casu, che quest’ultimo si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara senza, tuttavia, rivolgergli frasi offensive. Chiedeva pertanto la riduzione della squalifica per entrambi. La Commissione, esaminato il rapporto dell’arbitro e constatato che dal contesto dello stesso si evince in maniera chiara che il Sini avrebbe spintonato con entrambe le mani violentemente il direttore di gara, ritiene che la sanzione irrogata debba ritenersi assolutamente congrua, con la precisazione, tuttavia, che, nel caso di specie, il termine violenza viene certamente usato in maniera impropria non essendo emerso dagli atti che il calciatore avesse intenzione di aggredire l’arbitro ma piuttosto di protestare, seppure in maniera veemente e reiterata, avverso una decisione adottata nei suoi confronti. Del resto è pacifico che, qualora il Giudice Sportivo avesse ritenuto il comportamento del Sini un fatto violento in senso proprio, avrebbe dovuto sanzionare il calciatore con almeno otto giornate di gara e ciò in applicazione dell’art.19, n° 4, lett.d). Del pari appare congrua la squalifica inflitta al giocatore Casu Claudio in quanto, anche in tale circostanza, il rapporto dell’arbitro appare chiaro laddove lo stesso riferisce le frasi adoperate dal tesserato nei suoi confronti, espressioni certamente ingiuriose e minacciose. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Benetutti avverso le squalifiche dei giocatori Sini Federico e Casu Claudio disponendo l’addebito della tassa.
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