COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale POL. UDAJOSSU ( Campionato Allievi Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 13.02.2008. Gara Udajossu / Atletico Narcao del 10.02.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 13 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale POL. UDAJOSSU ( Campionato Allievi Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 13.02.2008. Gara Udajossu / Atletico Narcao del 10.02.2008. La società Pol. Udajossu ha proposto reclamo avverso i provvedimenti sanzionatori adottati con il C.U. n° 27 del 13 febbraio 2008 dalla Delegazione provinciale di Cagliari, consistiti nella squalifica dei giocatori Foddis Michele ( sino al 10 febbraio 2009) nonché Gallus Fabio e Mameli Andrea ( otto giornate effettive a ciascuno). I predetti giocatori erano ritenuti responsabili rispettivamente: 1) il Foddis, a fine gara, di avere colpito, alle spalle, con un violento pugno alla testa un avversario; 2) il Gallus di aver colpito un avversario con dei violenti pugni sul volto; 3) Il Mameli, giocatore in panchina, a seguito di un provvedimento tecnico dell’arbitro, di essere entrato nel rettangolo di gioco e di aver colpito un avversario con un pugno al volto. La reclamante, pur ammettendo le intemperanze delle quali si resero responsabili i propri tesserati nei confronti degli avversari, ha fatto presente che nel caso del Gallus il proprio tesserato reagiva alle minacce di un avversario e, per difendersi, si dimenava, che il Mameli partecipava unicamente alla discussione verbale e che, infine, il pugno inferto all’avversario dal Foddis non aveva i connotati della violenza. La Commissione, letti gli atti e constatato che la reclamante ha osservato la vigente normativa, rileva quanto segue. I giocatori Foddis, Gallus e Mameli, sulla base di quanto riportato nel referto arbitrale e nell’allegato supplemento, hanno posto in essere un’azione violenta nei confronti degli avversari. Dal rapporto non risulta che i colpi inferti dal Gallus e dal Mameli i quali, raggiunti dal provvedimento di espulsione, hanno immediatamente abbandonato il campo, abbiano portato conseguenze agli atleti che li hanno subiti. Dai fatti come riportati si desume con chiarezza che il fatto antiregolamentare attribuito al Foddis va sanzionato ai sensi dell’art.19, punto 4, lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva, mentre nei confronti del Gallus e del Mameli deve trovare applicazione la lettera b) del ricordato articolo. Per quanto sopra, la Commissione ritiene che il provvedimento adottato dal Giudice di primo grado sia eccessivo e comunque ingiusto quando posto in relazione con il reale accadimento dei fatti e con le precise norme che li riguardano. Il caso di specie trova la sua collocazione nelle succitate norme e deve essere giudicato sulla base di quanto riportato nel Codice di Giustizia Sportiva al quale non ci si può sottrarre proprio perché il Giudice è totalmente ad esso soggetto. Tutto ciò premesso, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica al giocatore Foddis Michele a cinque giornate di gara ed ai giocatori Gallus Fabio e Mameli Andrea a tre giornate. Dispone il non addebito della tassa.
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