COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 dell’11/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale LUPO’ ARMANDO (A.S.D. Carlentini) (SR) – Appello avverso propria inibizione sino al 12.02.2013 Gara 1° Ctg: CARLENTINI- ATL.MILITELLO del 11.02.2008 C.U.: n° 39 del 13.02.2008 Procedimento 154/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 dell’11/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale LUPO’ ARMANDO (A.S.D. Carlentini) (SR) - Appello avverso propria inibizione sino al 12.02.2013 Gara 1° Ctg: CARLENTINI- ATL.MILITELLO del 11.02.2008 C.U.: n° 39 del 13.02.2008 Procedimento 154/A A fine gara, mentre l’arbitro si avviava verso lo spogliatoio, veniva aggredita dal sig. Lupò Armando, collaboratore della soc. Carlentini , prima verbalmente con espressioni offensive ed irriguardose, e successivamente, dopo averla apostrofata con frase gravemente irriguardosa, la colpiva con un forte schiaffo al volto la cui violenza la faceva sbattere contro un muro provocandole malessere generale e senso di vomito. Di seguito, reiterava il contegno offensivo e gravemente irriguardoso. Il G.S. Territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 39 del 13.02.2008, infliggeva al Lupò armando l’inibizione fino al 10.02.2013, nonché la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19, comma 3, del C.G.S. Avverso tale provvedimento, ha presentato appello il sig. Lupò Armando. Sostiene il ricorrente di <<…avere involontariamente toccato l’arbitro senza procurarle gravi conseguenze fisiche…>, e chiede di essere ascoltato. La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali, sentito all’udienza dibattimentale del 04.03.2008 il sig. Lupò Armando, accompagnato da un dirigente appartenete alla stessa società che si è limitato a ribadire gli sterili motivi per discolparsi non apportando alcun contributo nuovo per migliorare la propria posizione, osserva: dalla lettura del supplemento di rapporto di gara e dal referto allegato rilasciato dall’Ospedale Garibaldi di Catania, emerge il gravissimo ed inqualificabile gesto di violenza perpetrato dal Lupò Armando che in preda ad un irrefrenabile istinto manesco sferra uno schiaffo all’arbitro, di sesso femminile, procurandole danni diagnosticati all’ospedale Garibaldi di Catania rilevati da accertamenti radiologici; il tutto, non disgiunto da condotta estremamente irriguardosa, offensiva e volgare tenuta nei confronti della stessa; appaiono a questa decidente non conducenti le motivazioni addotte dal sig. Lupò a propria discolpa e ritiene congrui e pertinenti i provvedimenti assunti in prime cure dal G.S.; P.Q.M. DELIBERA di respingere l’appello del sig. Lupò Armando della soc. A.S.D. Carlentini e l'addebito della tassa reclamo di euro 130,00 alla soc. A.S.D. Carlentini come richiesto dall'appellante.
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