COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 204/ stagione sportiva 2007/08 Reclamo della soc. Lunigiana avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Rosini Alessandro per tre gare. C.U. n.35 del 21/02/2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 204/ stagione sportiva 2007/08 Reclamo della soc. Lunigiana avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Rosini Alessandro per tre gare. C.U. n.35 del 21/02/2008. Nel corso del secondo tempo della gara “ Forte dei Marmi – Lunigiana”, valevole per il campionato di eccellenza il guardalinee segnalava al D.G. la condotta violenta del calciatore in oggetto nei confronti del dirigente accompagnatore della squadra avversaria. Secondo il rapporto dell’assistente arbitro durante una pausa del gioco, dovuta al recupero del pallone per una rimessa laterale, il giocatore in questione si avventava contro il dirigente accompagnatore del Forte dei Marmi e lo spingeva in maniera violente contro la copertura di plastica della panchina. Dopo la spinta gli sradicava in maniera energica il pallone dalle mani. Per tale comportamento il calciatore veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica per tre gare. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la “ G.S.D. Lunigiana 1919” lamentandosi della eccessiva severità della sanzione applicata al proprio tesserato. Secondo la ricorrente,infatti, il calciatore in questione, considerando che il pallone uscito dal campo tardava ad essere restituito per la rimessa in gioco, si precipitava a raccogliere un altro pallone dalle mani di un calciatore avversario che si trovava in panchina, senza però recargli alcun danno. La reclamante, pertanto, pur ammettendo che il fatto sia avvenuto in un momento di grande concitazione, nega che vi sia stato un contatto tra il proprio tesserato e il dirigente accompagnatore della squadra avversaria. Allega a tal fine una dichiarazione della U.S.D. Forte dei Marmi. Esaminati gli atti questa C.D., stante la fede privilegiata del rapporto arbitrale e considerato che la prova testimoniale non è ammessa dal CGS, ritiene provati i fatti ascritti al calciatore in questione e congrua la sanzione, rappresentando la medesima il minimo edittale previsto per i comportamenti violenti nei confronti degli avversari. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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