COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 194 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società F.C.D. La Querce avverso la sentenza con la quale il G.S.T. Toscana ha squalificato i calciatori : Del Sante Manuel; Ierardi Marco; Meoni Matteo; Wolf Filippo, per tre gare. Sica Roberto : per quattro gare. Melis Claudio : per cinque gare. Pelini Andrea : per sei gare. (C.U. n. 35 / 2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 194 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società F.C.D. La Querce avverso la sentenza con la quale il G.S.T. Toscana ha squalificato i calciatori : Del Sante Manuel; Ierardi Marco; Meoni Matteo; Wolf Filippo, per tre gare. Sica Roberto : per quattro gare. Melis Claudio : per cinque gare. Pelini Andrea : per sei gare. (C.U. n. 35 / 2008) Il reclamo proposto dalla F.C.D. La Querce, contro il provvedimento meglio precisato in epigrafe, tende ad ottenere la riduzione delle sanzioni comminate e si compone di due parti. La prima è rivolta a descrivere il contesto in cui i fatti addebitati ai propri calciatori si sono verificati. A tal fine richiama, anche nell’occasione, il buon comportamento dei dirigenti e, comunque, della intera Società che si è vista assegnare per tre stagioni consecutive la Coppa Disciplina, e sottolinea che il grave incidente subito da un calciatore della squadra (frattura della tibia e del perone) oltre ad essere la causa scatenante delle proteste dei calciatori, sia stato altresì causa di perdita di tranquillità e lucidità da parte dell’arbitro, che si assume essere debuttante nella categoria, perdita che poi si sarebbe riverberata sul rapporto di gara. Nel descrivere quanto sopra riporta, citandoli testualmente, brani del rapporto del Commissario di campo presente, evidenziando la discordanza esistente tra la versione di questi e quella indicata dal D.G. sul rapporto di gara circa il tempo trascorso tra l’incidente e il sopraggiungere del mezzo di soccorso. Addebita inoltre all’arbitro di non aver concesso alcun recupero, una volta ripresa la disputa della gara dopo una sospensione di trenta minuti. La seconda serie di argomentazioni è invece rivolta al merito delle motivazioni poste dal G.S.T. a base della decisione. Ritiene infatti che, al di fuori della condotta del calciatore Pelini - avvenuta prima dell’infortunio ed unica a tradursi in “un’azione materiale” - gli altri addebiti debbono essere ricondotti esclusivamente alla reazione di carattere emotivo che ha coinvolto tutti i calciatori dopo il grave incidente verificatosi in campo e non a contestazione relativa ad eventuali decisioni tecniche o disciplinari assunte dall’arbitro. Nel corso della richiesta audizione personale il Presidente della Società, assistito dal legale di fiducia, dopo aver richiesto ed ottenuto di regolarizzare la nomina del difensore ai sensi dell’art. 33, comma 9, e preso atto del contenuto dei supplementi di rapporto richiesti da questo Collegio al D.G, all’A.A, ed al Commissario di campo, di cui ha avuto lettura, ribadisce con assoluta coerenza e chiarezza le argomentazioni e le richieste riportate sul reclamo, tenendo un comportamento processuale encomiabile. Si sofferma in particolare sulla circostanza che le proteste più vibrate si siano verificate dopo l’incidente nell’ambito di una reattività emotiva di cui non si può non tener conto nella graduazione della sanzione. A ciò aggiunge che non si è verificato sul campo altro se non una serie di espressioni verbali rivolte al D.G. visto il prolungarsi del tempo di intervento dei soccorsi, mentre il calciatore infortunato si lamentava a bordo campo. La Commissione esaminati gli atti ed ascoltate le parti, così decide. Il ben congegnato reclamo poggia su una, ipotetica, perdita di tranquillità e di lucidità da parte del D.G. per effetto dell’incidente verificatosi. Per far ciò la reclamante chiama in causa il Commissario di campo il cui rapporto, confermerebbe le tesi esposte con il gravame. Il disposto dell’articolo 68 delle N.O.I.F. individua le competenze del Commissario di campo disponendo che riferisca “sull’andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre”. Detto rapporto può quindi essere utilizzato unicamente in ordine a tale statuizione e non anche, ad esempio, per assumere direttamente procedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori in campo, come ritiene la reclamante. Per quanto si riferisce invece a ciò che accade sul terreno di giuoco, gli Organi della Disciplina Sportiva debbono attenersi al rapporto dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale che, secondo quanto sancito dal primo comma dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.” Osserva il Collegio in via preliminare e in ordine alle specifiche doglianze, come, pur comprendendo il dispiacere provato dai calciatori per quanto accaduto al loro sfortunato compagno, ciò non può costituire attenuante per il comportamento da essi tenuto successivamente, né in proposito alcunché può essere addebitato all’arbitro e agli assistenti tanto da giungere ad offenderli e minacciarli. Ciò anche in considerazione del tempestivo e fattivo comportamento della Società Lastrigiana, squadra ospitante. Che l’ambulanza sia arrivata dopo mezz’ora (o otto minuti poco importa agli effetti del presente giudizio) ciò non è addebitabile ad alcuna delle componenti presenti sul campo e comunque non ha, né può avere, riflesso sul successivo comportamento dei calciatori che è da censurare. Circa l’assenza della forza pubblica, giunta dopo l’incidente, argomento anch’esso ininfluente agli effetti del presente giudizio, si ricorda che all’arbitro incombe, ove non vi sia motivo di preoccupazione per l’ordine pubblico ravvisabile sul momento, unicamente l’obbligo di acquisire la richiesta di presenza inviata alle competenti autorità, restando salve eventuali pronunce disciplinari da parte degli organi competenti nei confronti della società ospitante ove ne sussistano i presupposti. Rilevato ciò, il caso in esame deve essere esaminato esclusivamente alla luce della documentazione prevista dal C.G.S.. Deve questo giudice premettere che il G.S., pur elencando specificatamente i singoli episodi, li ha ritenuti da addebitare a ciascun calciatore come avvenuti in un unico contesto con sanzioni che ha contenuto nei minimi, dimostrando di aver tenuto conto delle condizioni ambientali in cui il tutto è avvenuto. Risulta, peraltro in modo inequivoco che gli addebiti mossi a ciascun calciatore sanzionato, già risultanti dal rapporto di gara, vengono puntualmente confermati in questa sede, per cui il provvedimento impugnato deve essere esaminato sotto il profilo della entità della sanzione irrogata, tenuto conto della costanza di giudicati della C.D.T. La sanzione della squalifica per tre giornate è stata irrogata ai calciatori Del Sante, Ierardi, Meoni, Wolf, per offese e intimidazioni rivolte all’Assistente Arbitro (due giornate + una). La squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Sica trova fondamento nelle offese rivolte all’arbitro (due giornate) e nelle successive offese e minacce rivolte all’A.A. che il G.S. ha sanzionato con due giornate, anziché con le tre ritualmente applicate in tutti gli altri casi. Maggiore è la sanzione inflitta al tesserato Melis (cinque giornate) perché dopo aver offeso e minacciato un A.A., offendeva successivamente il D.G., per reiterare le minacce verso lo stesso A.A. Anche in tal caso non è stato tenuto conto della reiterazione che avrebbe determinato la applicazione minima di una ulteriore giornata di squalifica. Infine il provvedimento di squalifica inflitto al Pelini per sei giornate trova la propria ragion d’essere nella giornata dovuta all’espulsione; nelle due giornate per le offese al D.G.; nelle offese e minacce ad un A.A., contenuta in due giornate, in luogo di tre, e quindi nella ulteriore giornata di squalifica per il rivestire il calciatore la qualifica di capitano. Quanto fin qui dedotto preclude l’accoglimento del reclamo. P.Q.M. la C.D. respinge il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.
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