COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 197/ stagione sportiva 2007/08 Gara Querceta-Barga (0-2) del 17/02/08. Campionato di I categoria. In C.U n.35 del 21/02/8 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 197/ stagione sportiva 2007/08 Gara Querceta-Barga (0-2) del 17/02/08. Campionato di I categoria. In C.U n.35 del 21/02/8 C.R.T. Reclama in proprio il calciatore Giannelli Jonathan della società Querceta, squalificato per quattro gare “per avere in diverse distinte circostanze, assunto contegno particolarmente offensivo e minaccioso verso un avversario”. Il calciatore contesta la sanzione, chiede una riduzione della stessa e di essere udito. All’udienza del 7/3/08 il Giannelli dichiara a verbale che fra lui ed il suo avversario diretto vi sono stati scambi di improperi reciproci e non vi è stato comunque alcun contatto fisico. La C.D. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo. La sanzione del G.S. appare eccessivamente afflittiva in relazione ai fatti emersi in sede di audizione, né dagli atti effettivamente idonei a provare la responsabilità ulteriore del tesserato oltre a quella confessata, può scaturire un giudizio più severo sulla condotta dal Giannelli. P.Q.M. La C.D.T.T. riduce a due le giornate di squalifica al calciatore Giannelli Jonathan. Dispone altresì la restituzione della tassa di reclamo.
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