COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATERGORIA 203 – stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantesca Pescia avverso la squalifica per un mese del calciatore Barbarito Vito Andrea (C.U. n. 35 del 21/02/2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATERGORIA 203 – stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantesca Pescia avverso la squalifica per un mese del calciatore Barbarito Vito Andrea (C.U. n. 35 del 21/02/2008) Il provvedimento adottato nei confronti del giocatore identificato in epigrafe - con riferimento ai fatti accaduti nel corso della partita di Coppa Toscana, disputatasi in data 15 febbraio 2008 tra la società Club Sportivo e la reclamante - veniva così motivato dal G.S.: “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica rivolgeva al D.G. frase offensiva”. Nell’impugnazione la società, contestando l’eccessività della sanzione, ridimensiona la portata dei fatti rilevando da una parte l'inesistenza di conseguenze fisiche in danno del giocatore colpito che poteva dunque riprendere la gara, dall'altra la minima portata ingiuriosa della frase rivolta al D.G. e conclude pertanto per una riduzione della squalifica comminata, peraltro a tempo e non a giornate. Ad avviso di questa C.D.T. il reclamo non merita accoglimento. Nel rapporto di gara (dotato per espressa disposizione delle Carte Federali di fede privilegiata) il D.G. descrive il comportamento che lo induceva all’espulsione, precisando che la condotta di colpire l'avversario con un calcio era posta in essere “con pallone non in gioco”. Il fatto che non si versasse in un'azione di giuoco rende possibile l'inquadramento della fattispecie solo nell'ambito del gesto violento pur attestando, ad onor del vero, la lievità del colpo (“momentaneo dolore”) come ipotizzato nelle argomentazioni difensive. Peraltro il D.G., contattato per le vie brevi e reso edotto del reclamo della società, confermava integralmente la ricostruzione fornita nel rapporto di gara. Inoltre la frase “Arbitro, sei una vergogna” pur non essendo particolarmente volgare appare comunque indubbiamente irriguardosa andando a ledere la professionalità dello stesso D.G.. La rappresentazione contenuta negli atti di gara, negli allegati e nei supplementi è apparsa dunque coerente, chiara e lineare riportando la fattispecie al gesto di violenza contro un giocatore avversario la cui sanzione minima irrogabile, ex art. 19 co. 4 lett. b) C.G.S., risulta, da sola, pari a tre giornate cui deve essere sommata la sanzione relativa alla condotta irriguardosa. La determinazione della squalifica a tempo anziché a giornate appare infine strumento utile a dotare di una reale afflittività la squalifica adottata estendendo il suo ambito anche nella competizioni di campionato. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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