COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 180 – stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Polisportiva Bellani avverso la sentenza del G.S.T. di Massa che ha squalificato fino al 6 dicembre 2012 il calciatore Campani Paolo. C.U. n. 32 /2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 13/3/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 180 - stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Polisportiva Bellani avverso la sentenza del G.S.T. di Massa che ha squalificato fino al 6 dicembre 2012 il calciatore Campani Paolo. C.U. n. 32 /2008. A seguito del rinvio degli atti operato da questa Commissione in attuazione di quanto disposto con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31 del 24 gennaio 2008, il G.S.T. di Massa ha emesso la sentenza indicata in epigrafe che viene in questa sede impugnata. I fatti che hanno determinato i provvedimenti appena citati vengono di seguito riassunti al fine di una loro precisa conoscenza. Nel corso della gara Atletico Carrara – A.S.D Bellani, disputata per il campionato provinciale Juniores in data 1 dicembre 2007, a seguito della espulsione di due calciatori che si azzuffavano, l’allenatore della squadra ospite è entrato in campo offendendo il D.G. e tentando ripetutamente di colpirlo con pugni, non riuscendo nel suo intento per l’intervento dei calciatori e dei dirigenti della società ospite. L’arbitro ritenendo in pericolo la sua incolumità per le proteste e minacce che provenivano da un folto gruppo di giocatori e tesserati della squadra reclamante, sospendeva, al 36’ del secondo tempo, la gara. Immediatamente dopo, mentre era attorniato da un gruppo di calciatori, veniva colpito alla mascella destra “con un pugno violento che proveniva da qualcuno della squadra ospite che era posto alle mie spalle e che quindi non ho potuto riconoscere”. In conseguenza del colpo ricevuto cadeva al suolo dolorante ed intontito tanto che si riprendeva dopo qualche minuto raggiungendo gli spogliatoi aiutato dai dirigenti della squadra ospitante. Successivamente si recava al pronto soccorso dove gli veniva diagnosticato “un trauma cranico con piccola ferita superficiale alla regione frontale destra” con prognosi di otto giorni. In sede di esame degli atti il G.S., sanzionava il comportamento dell’allenatore e, rilevata la impossibilità di identificare l’autore della violenza subita dal D.G., applicava l’ art. 3, comma 2, del C.G.S. squalificando il capitano della squadra per cinque anni. Tale deliberato veniva impugnato dalla ASD Bellani la quale chiedeva : - la revoca della sanzione inflitta - ex art. 3, c. 2 del C.G.S, - al calciatore Bonanni nella sua qualità di capitano della squadra; - la comminazione, in sua vece, della sanzione nella “misura minima” al calciatore Campani Paolo, assumendola per giornate di gara e non a tempo determinato. Il Collegio, preso atto che la società nel reclamo identificava l’autore dell’atto di violenza nel calciatore Campani Paolo, anche se questi negava di aver colpito l’arbitro con un pugno, revocava la squalifica del calciatore Bonanni Michele e contemporaneamente rinviava gli atti al G.S.T. di Massa, competente per il giudizio in primo grado sul comportamento del calciatore Campani Paolo. Il calciatore, peraltro, in attesa della pronuncia del Giudice, veniva sospeso da ogni attività (sanzione comminata ai sensi del comma 1 dell’art. 16). Il G.S.T. di Massa, con provvedimento del 7 febbraio 2008, pubblicato sul C.U. n. 31, in conseguenza del rinvio, ha comminato al calciatore Paolo Campani la sanzione della squalifica fino al 6/12/2012. La Polisportiva Bellani ha proposto appello avverso detta decisione così argomentando : - il G.S. non ha tenuto in alcun conto le affermazioni rese dal calciatore che ha dichiarato di non aver colpito l’arbitro con un pugno, ma di aver “ dato una spinta al D.G a seguito della concitazione del momento avendo ricevuto a sua volta una spinta da un compagno di squadra”; che l’arbitro non ha perso i sensi ma che si è seduto volontariamente a terra; che il colpo non è stato di particolare violenza come conferma la certificazione medica che determina in sette giorni il periodo di guarigione; - la sanzione è eccessiva e l’originaria squalifica per cinque anni comminata al capitano è stata strumentale in quanto diretta a costringere la Società ad indicare l’autore della violenza, per evitare che essa ricadesse sul capitano. A proposito della eccessività della sanzione richiama le precedenti pronunce di altri Organi di G.S., già riportate sul precedente reclamo, cui ne aggiunge altre in questa sede. Conclude chiedendo comminarsi al Campani la squalifica minima prevista dalle sentenze citate, rilevando altresì la sproporzione tra la sanzione comminata e le conseguenze fisiche subite dal D.G. e certificate. Tutti gli argomenti svolti a difesa sono stati confermati in sede di audizione personale. La C.D., esaurita la fase dibattimentale, decide in camera di consiglio, rilevando preliminarmente che: - Le dichiarazione rese dal Campani a propria difesa sono del tutto prive di rilevanza probatoria dovendo il giudizio basarsi sui documenti previsti dall’articolo 35, comma 1, del C.G.S.; - l’affermazione della società di essere stata indotta a rivelare il nome dell’autore della violenza dalla applicazione della sanzione di cinque anni al proprio capitano non depone favorevolmente nei suoi confronti; la società dimentica i principi di lealtà, correttezza e probità che devono regolare l’attività calcististica e che avrebbero dovuto condurre alla immediata segnalazione dell’autore del gesto. Per completezza si precisa che il G.S.T. ha applicato, in prima istanza, la sanzione ritenuta idonea in base al rapporto di gara, attenendosi al disposto dell’articolo 3, comma 2, del C.G.S. . Il referto medico che indica la prognosi in otto giorni (come risultante dal relativo certicato) e non sette, non è di poco conto, a prescindere dal fatto che non è lecito colpire gli ufficiali di gara e ciò indipendentemente dalle conseguenze. Il richiamo alle sentenze di altre C.D., non può essere preso in esame sia per il principio di indipendenza del giudice sia per l’impossibilità di confrontare le fattispecie. Quanto sopra premesso, la Commissione osserva che il G.S.T. ha esaminato, con somma cura e perfetta conoscenza delle norme, i fatti che sono emersi dalla istruttoria a suo tempo effettuata da questa Commissione, rilevando da ciò motivi sufficienti per modificare la sanzione inizialmente applicata a carico del capitano. Tuttavia questo Collegio ritiene che, tenuto conto del massimo della pena normativamente stabilito nei casi di violenza, la sanzione impugnata possa essere oggetto ridotta e determinata in tre anni. Considerato che il calciatore in oggetto era stato sospeso, per gli stessi fatti, in data 24 gennaio2008 (C.U. n. 31), il termine dei tre anni decorrerà da tale data. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo infligge al calciatore Campani Paolo la squalifica per tre anni e quindi fino al 24 gennaio 2011. Dispone la restituzione della tassa ove versata.
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