F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 112/CGF – RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 135/CGF DEL 06 MARZO 2008 3. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD U.S. ALTO ASTICO E POSINA IN DATA 23.1.2008 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE VENETO RELATIVA ALLA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME PRESENTATO (Delibera Comm. Disc. Terr. C.R. Veneto, Com. Uff. n.31 del 17.1.2008).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 112/CGF – RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 135/CGF DEL 06 MARZO 2008 3. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD U.S. ALTO ASTICO E POSINA IN DATA 23.1.2008 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE VENETO RELATIVA ALLA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME PRESENTATO (Delibera Comm. Disc. Terr. C.R. Veneto, Com. Uff. n.31 del 17.1.2008). Con reclamo 23-28/01/2008 l’A.S.D. U.S. Alto Astico e Posina, partecipante al Campionato di Calcio a Cinque femminile, Serie “B”, Girone “A”, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Veneto, pubblicata sul C.U. n.31 del 17/01/2008, relativa alla declaratoria di inammissibilità del gravame proposto per la violazione del disposto di cui all’art. 33, comma 5, C.G.S., non risultando allegata l’attestazione di avvenuto invio di copia del reclamo alla società controparte. Con i motivi scritti, erroneamente inviati alla Commissione Disciplinare Nazionale e da questa, con nota 04/02/2008, trasmessi a questa Corte di Giustizia Federale, la Società ricorrente allegava l’originale della documentazione attestante la spedizione, avvenuta il 08/01/2008, alla controinteressata e chiedeva il riesame del ricorso. Alla seduta del 13/0/2008 fissata dalla Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite, nessuno è comparso per la Società ricorrente. Osserva, preliminarmente, questa Corte di Giustizia Federale che il ricorso è inammissibile sotto il profilo che, ex art. 33, comma 9, C.G.S., “le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami” o ricorsi, come nel caso di specie, “in successiva istanza”. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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