COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 18 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 152 del Sig. FURGIUELE Carlo (soc. F.C. Sambiase) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°108 del 27.02.2008 (Inibizione fino al 27.05.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 18 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 152 del Sig. FURGIUELE Carlo (soc. F.C. Sambiase) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°108 del 27.02.2008 (Inibizione fino al 27.05.2008). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Il reclamante lamenta l’assoluta infondatezza degli addebiti mossigli ed in via subordinata si duole dell’eccessiva severità dell’inibizione irrogatagli in primo grado. I fatti per come narrati dal primo assistente arbitrale (comportamento offensivo tenuto nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria che prima spintonava poi colpiva con uno schiaffo) non possono essere posti in dubbio. Parimenti non censurabile appare la decisione relativamente alla congruità della sanzione. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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