COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 18 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 153 della società A.S. NUOVA PONTEGRANDE avverso la regolarità della gara Nuova Pontegrande – Uesse Catanzaro 1929 (2 – 2) del 23.02.2008 Campionato Terza Categoria (Delegazione di Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MASCIARI Antonio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 18 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 153 della società A.S. NUOVA PONTEGRANDE avverso la regolarità della gara Nuova Pontegrande – Uesse Catanzaro 1929 (2 – 2) del 23.02.2008 Campionato Terza Categoria (Delegazione di Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MASCIARI Antonio. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante dela reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA La reclamante lamenta che alla gara del 23.2.08 citata in epigrafe ha partecipato, trovandosi in posizione irregolare, il calciatore Masciari Antonio. Il calciatore, difatti, nel precedente incontro disputato dalla sua squadra con il Vena di Maida del 17.2.08 sarebbe stato espulso dal campo. Tale tesi è confutata dall’Uesse Catanzaro che sostiene che il calciatore espulso sarebbe il numero 8 Maltese Marco, tra l’altro per doppia ammonizione, e non il numero 9 Masciari Antonio. Quanto sopra troverebbe riscontro nel rapporto dell’arbitro della gara Vena di Maida – Uesse Catanzaro, nel quale non figurano provvedimenti inflitti al Masciari e nelle conseguenti decisioni del giudice sportivo pubblicate sul C.U. n° 50 del 20.2.08 della Delegazione Provinciale di Catanzaro L’arbitro ascoltato a chiarimenti ha dichiarato nell’odierna seduta che “l’unico calciatore della società Uesse Catanzaro espulso nel corso della gara del 17.02.2008 è stato Marco Maltese n° 8”, ha escluso categoricamente di aver irrogato alcun provvedimento disciplinare nei confronti di Masciari Antonio”. Il reclamo è pertanto da rigettare. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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