COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 19/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BORGOROSSO F.C. avverso squalifica per 6 giornate calc.MISSIROLI ANTONIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 33 del 26.2.2008 gara BLUE’N GREEN – BORGOROSSO del 24.2.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 19/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BORGOROSSO F.C. avverso squalifica per 6 giornate calc.MISSIROLI ANTONIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 33 del 26.2.2008 gara BLUE’N GREEN – BORGOROSSO del 24.2.2008 L’A.S.BORGOROSSO F.C., della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.MISSIROLI “una volta espulso dal direttore di gara, si recava immediatamente negli spogliatoi, mentre il giocatore avversario, anch’esso espulso, si attardava prima nei pressi della panchina per raccogliere i suoi indumenti e successivamente si fermava sotto la tribuna ad inveire contro i sostenitori della squadra avversaria”. “Tra i due giocatori non c’è mai stato contatto. Il nostro giocatore è entrato con largo anticipo negli spogliatoi e non ha assolutamente inseguito il giocatore della squadra avversaria né tantomeno poteva raggiungerlo e colpirlo con pugni e calci. Riteniamo che la sanzione comminata sia sproporzionata perché le motivazioni addotte dal direttore di gara sono state oltremodo forzate e prese non serenamente”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc.MISSIROLI, espulso per comportamento antiregolamentare, fermatosi davanti agli spogliatoi, aspettava un giocatore avversario per colpirlo con un calcio; - ritenuto che il deplorevole comportamento messo in atto dal calc.MISSIROLI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 4 giornate la squalifica del calc. MISSIROLI ANTONIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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