COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di BARTOLOTTA Dario, CUORVO Giuseppe e STOCCO Maiko Alan, tutti arbitri effettivi, per rispondere:

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di BARTOLOTTA Dario, CUORVO Giuseppe e STOCCO Maiko Alan, tutti arbitri effettivi, per rispondere: • Bartolotta Dario, della Sezione di Monza, per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1, e 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art.40, comma 2, lett. b), del Regolamento AIA, vigente all’epoca dei fatti, per aver, in occasione di una gara amichevole di calcio fra una rappresentativa di medici ed una di arbitri tenutasi il 19/02/2007, tenuto un comportamento deontologicamente reprensibile rivolgendosi a Giuseppe Cuorvo con le seguenti parole: “Adesso basta, mi hai rotto i coglioni”. • Cuorvo Giuseppe, della Sezione di Monza, per rispondere della violazione di cui agli artt.1, comma 1, e 3, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, e dell’art.40, comma 2, lett. b), del Regolamento AIA vigente all’epoca dei fatti, per aver, in occasione di una gara amichevole di calcio fra una rappresentativa di medici ed una di arbitri tenutasi il 19/02/2007, tenuto un comportamento deontologicamente reprensibile, rivolgendosi allo Stocco (che era intervenuto per porre fine al litigio con il Bartolotta) minacciandolo con la frase “Stai attento non sai chi sono io sono un ufficiale di Polizia”; dando luogo ad un diverbio con Dario Bartolotta, che aveva criticato durante la partita e rivolgendosi a questi con fare minaccioso; e, dopo la gara, perché, benché per due volte regolarmente invitato a comparire dinnanzi al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, non si è presentato e non ha giustificato la sua assenza; • Stocco Maiko Alan, della Sezione di Monza, per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1, e 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art.40 comma 2 lett. b), del Regolamento AIA, vigente all’epoca dei fatti, per aver, in occasione di una gara amichevole di calcio fra una rappresentativa di medici ed una di arbitri tenutasi il 19/02/2007, tenuto un comportamento deontologicamente reprensibile, rivolgendosi a Giuseppe Cuorvo con la frase “Ti faccio fare la fine di Raciti”, e assumendo dinnanzi a Faraone Giuseppe, presidente della Sez.AIA di Monza, un comportamento spavaldo e arrogante lanciando con disprezzo la tessera sulla scrivania e aggiungendo la frase “faccio bene ad andarmene”. Il fascicolo relativo al presente deferimento, per quanto attiene alle contestazioni formulate, contiene le dichiarazioni rese da Stocco Maiko Alan, Bartolotta Dario, Faraone Giuseppe, Maccà Alberto e D’Antona Gabriele, sia in sede di audizione degli indagati e dei testimoni avanti la Procura, sia in sede di audizione avanti il Collaboratore dell’Ufficio Indagini. Dario Bartolotta ha ammesso che all’inizio del secondo tempo della gara, poiché il Cuorvo lo aveva ripreso continuamente nel corso dell’incontro commentando negativamente la sua prestazione, stanco del suo atteggiamento gli si rivolgeva con le seguenti parole: “Adesso basta, mi hai rotto i coglioni”; lo stesso ha dimostrato resipiscenza rispetto alla frase pronunciata, ammettendo di aver sbagliato. Peraltro il teste Maccà ha confermato che, rientrato negli spogliatoi, il Bartolotta si è scusato per l’atteggiamento tenuto. Giuseppe Cuorvo, nonostante sia stato per due volte regolarmente invitato a comparire innanzi al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, non si è presentato e non ha giustificato la sua assenza, confermando un comportamento già tenuto dinanzi alla Procura Arbitrale. La contestazione mossa allo stesso nell’atto di deferimento è assolutamente provata, oltre che dal contenuto delle dichiarazioni dei deferiti Bartolotta e Stocco, anche dalla dichiarazione del teste D’Antona, che ha riferito dell’atteggiamento minaccioso tenuto dal Cuorvo nei confronti del Bartolotta. Maiko Alan Stocco ha dichiarato di essere intervenuto, insieme ad altri, per sedare il diverbio in atto tra Bartolotta e Cuorvo e di aver pronunciato la frase con riferimento al Commissario Raciti solo dopo che il Cuorvo gli ha rivolto la frase “ Sta attento non sai chi sono io sono un ufficiale di Polizia”. Lo Stocco ha aggiunto che concausa della pronuncia di tale frase doveva essere attribuita alle particolari condizioni emotive nelle quali si trovava, avendo il giorno stesso perso il posto di lavoro ed il giorno prima il padre era stato ricoverato in ospedale. All’udienza innanzi a questa Commissione si è presentato il solo Stocco Maiko Alan; assenti Bartolotta Dario, anche perché dimessosi dal ruolo di arbitro, e, come peraltro durante tutto il procedimento, Cuorvo Giuseppe. Dopo la relazione del Presidente prendeva la parola il deferito, il quale confermava quanto già dichiarato nella fase delle indagini, aggiungeva di essersi pentito subito dopo aver pronunciato quella infausta frase, ribadendo che il giorno dei fatti in discussione si trovava in un particolare stato emotivo, che lo aveva indotto a non essere padrone dei propri nervi; infine affermava di aver compreso fino in fondo la gravità del suo comportamento, del quale era profondamente pentito. Prima della chiusura della fase dibattimentale il deferito Stocco Alan Maiko ed il Rappresentante della Procura Federale, hanno chiesto ai sensi dell’art.23 CGS, l’applicazione della sanzione ridotta nella misura di mesi uno si sospensione (pena base mesi tre). A conclusione della udienza il Rappresentante della Procura Federale chiedeva affermarsi la responsabilità degli atri due deferiti in ordine alle violazioni rispettivamente loro contestate con condanna a: • mesi cinque di sospensione per Cuorvo Giuseppe; • mesi tre di sospensione per Bartolotta Dario. Motivi della decisione: il comportamento contestato risulta pienamente provato dal contenuto degli atti del fascicolo del deferimento, in particolare dalle ammissioni degli indagati Bartolotta Dario e Stocco Alan Maiko, oltre che dalle deposizioni dei testi Faraone Giuseppe, Maccà Alberto e D’Antona Gabriele. Per quanto attiene la posizione di Stocco Alan Maiko, questa Commissione ritiene di poter accogliere la richiesta di applicazione della sanzione nella misura ridotta proposta dalle parti. Ai fini di individuare la sanzione da infliggere agli atri due deferiti, appare opportuno considerare che il comportamento contestato a Bartolotta Dario appare, confrontato a quello contestato agli altri, certamente il meno grave; mentre a carico di Cuorvo Giuseppe non può non pesare il cattivo comportamento processuale e, soprattutto, la duplice contestazione mossagli nell’atto di deferimento. Per quanto sopra esposto questa Commissione Disciplinare applica Stocco Alan Maiko ai sensi dell’art.27 CGS la sanzione ridotta così come richiesta dalle parti nella misura di mesi uno di sospensione (pena base mesi tre); dichiara Bartolotta Dario responsabile della violazione di cui all’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e, dell’art.40, comma 2, lettera b), del regolamento AIA e, pertanto, commina allo stesso la sospensione dell’attività per mesi uno; Cuorvo Giuseppe responsabile delle violazioni di cui all’art.1, comma 1 e 3,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art.40. comma 2, lettera b), del regolamento AIA e, pertanto, commina allo stesso la sospensione a tutto il 08/06/2008. Manda alla Segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento all’interessato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it