COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società La Locomotiva Camp. 1^ Cat. Gir. M Gara La Locomotiva/Trial Corsico del 24/02/2008 C.U. n.33 del CRL datato 28/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società La Locomotiva Camp. 1^ Cat. Gir. M Gara La Locomotiva/Trial Corsico del 24/02/2008 C.U. n.33 del CRL datato 28/02/2008 La società LA LOCOMOTIVA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GERMANI EMANUELE sino al 23/11/2008, una volta espulso, in segno di scherno e dileggio colpiva l’arbitro alla nuca con due schiaffetti. La reclamante lamenta che il gesto, di per se deprecabile, non era finalizzato ad un gesto violento, ma ad una forma di eccessiva confidenza. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stati inviato nei termini regolamentari, rileva: il calciatore GERMANI ha avuto nei confronti del direttore di gara un comportamento che sebbene da stigmatizzare, non aveva alcun intento violento volto a provocare dolore. Il predetto comportamento deve configurarsi solamente come irriguardoso e di scherno, pertanto, il reclamo deve essere parzialmente accolto. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica del calciatore GERMANI EMANUELE a tutto il 31/05/2008, dispone inoltre l’accredito della relativa tassa, se versata.
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