COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Calcio Bovezzo Camp. Jun. Prov. Gir. E Gara Valtrompia 2000/Calcio Bovezzo del 25/02/2008 C.U. n.32 della delegazione di BRESCIA datato 28/02/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 20/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Calcio Bovezzo Camp. Jun. Prov. Gir. E
Gara Valtrompia 2000/Calcio Bovezzo del 25/02/2008
C.U. n.32 della delegazione di BRESCIA datato 28/02/2008
La società BOVEZZO ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore NICOLO’ BONOMETTI per 5 GARE, lamentando che la squalifica comminata dal GS è eccessiva, pertanto, chiede una riduzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo proposto non merita di essere accolto in quanto la squalifica disposta dal GS è congrua in relazione alla gravità del comportamento tenuto dal BONOMETTI nei confronti del direttore di gara (frasi ingiuriose e offensive) e nei confronti di un calciatore avversario (frase razzista e minacciosa).
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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