COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°123 del 19/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. SCALELLA GIAMMARIO avverso sanzioni merito gara Fermignanese – Montegiorgio, del 2.3.2008 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 116 del 5.3.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°123 del 19/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. SCALELLA GIAMMARIO avverso sanzioni merito gara Fermignanese – Montegiorgio, del 2.3.2008 – Campionato Regionale di Eccellenza - Com. Uff. n. 116 del 5.3.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Scalella Giammario, dirigente dell’A.S.D. Montegiorgio Calcio, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2008, per il comportamento dallo stesso tenuto, a fine gara, nei confronti dell’Arbitro e di un suo Assistente. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il sig. Scalella Giammario, contestando in parte, anche avanti questo Collegio, la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, quindi, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta, comunque, eccessiva in riferimento alla costante giurisprudenza dell’adita Commissione. Asseriva il Reclamante di non avere minacciato il Direttore di gara, ma di essersi limitato, dopo avere bussato alla porta del suo spogliatoio, ad offenderlo ed ad insultarlo. Ammetteva di avere alzato un braccio verso l’Arbitro, ma solo per imprecare verso di lui. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto al dirigente Scalella, riferendo che lo stesso, al termine dell’incontro, entrò, senza attendere il consenso, nel suo spogliatoio, presentandosi come il sig. Petrini. Resosi conto che trattavasi di altra persona, lo invitava ad uscire, ma questi, accostata la porta, cominciò ad insultarlo e minacciarlo, rivolgendosi negli stessi termini anche all’Assistente che era con lui. Di nuovo invitato ad uscire, lo stesso Scalella si alterava ancor di più e con la mano aperta cercava di dargli uno schiaffo in volto, non riuscendovi per il suo rapido spostamento all’indietro. A questo punto entravano il sig. Petrini ed un dirigente della Fermignanese, i quali afferravano lo Scalella, portandolo via. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro ed il Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del dirigente Scalella in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della sanzione, della quale pertanto deve essere data conferma; • visto l’art. 19 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal sig. Scalella Giammario ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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