COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale A.C. TULA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 32 del 28.02.2008. Gara Montina / Tula del 17.02.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale A.C. TULA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 32 del 28.02.2008. Gara Montina / Tula del 17.02.2008. L’A.S. Tula ha proposto rituale ricorso contro la delibera del Giudice Sportivo, con la quale veniva rigettato il reclamo avverso il risultato della gara suindicata. La Società reclamante insiste nel sostenere l’irregolarità dell’incontro per le seguenti ragioni: - la squadra sarebbe rimasta priva di direzione tecnica dall’85° minuto, perchè l’arbitro avrebbe chiesto all’allenatore di recarsi negli spogliatoi per chiedere l’intervento della forza pubblica; - il direttore di gara non avrebbe rilevato alcuni interventi fallosi commessi da calciatori del Montina; - l’arbitro avrebbe fischiato la fine della gara dopo solo cinque minuti di ricupero, pur avendone indicati sette. La società Montina, nelle controdeduzioni inviate alla Commissione, si oppone alle richieste della società Tula, affermando la loro totale infondatezza. Il Presidente della società reclamante, nel corso della sua audizione, ha confermato quanto esposto nel ricorso, insistendo nella richiesta di infliggere alla società Montina la sanzione sportiva della perdita della gara o, in alternativa, di ripetere la partita per errore tecnico dell’arbitro. La Commissione, esaminati gli atti e considerato che le doglianze della reclamante non trovano alcun riscontro nel referto arbitrale, pienamente attendibile in quanto chiaro e circostanziato, e che comunque le decisioni tecniche del direttore di gara non possono essere esaminate dagli organi di giustizia sportiva, ritiene che non siano emersi fatti che inducano a riformare l’impugnata decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il ricorso, confermando la delibera del Giudice Sportivo di cui al Comunbicato Ufficiale n° 32. Dispone l’addebito della tassa.
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