COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DEL CALCIATORE BIONDI ALESSIO, TESSERATO PER LA SOC. REAL LANCIANO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 24/01/2013, CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL LANCIANO / VIRTUS CUPELLO DISPUTATA IL 19/01/08 (C.U. N. 24 DEL 24/01/08 DELEGAZIONE PROV.LE CHIETI).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
APPELLO DEL CALCIATORE BIONDI ALESSIO, TESSERATO PER LA SOC. REAL LANCIANO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 24/01/2013, CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL LANCIANO / VIRTUS CUPELLO DISPUTATA IL 19/01/08 (C.U. N. 24 DEL 24/01/08 DELEGAZIONE PROV.LE CHIETI).
Con appello ritualmente proposto, il calciatore Biondi Alessio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. , per aver, mentre il direttore di gara si accingeva ad estrarre il secondo cartellino giallo, colpito l’arbitro con una violenta testata facendogli perdere i sensi e causandogli una frattura composta del setto nasale ed una prognosi di 8 giorni dal P.S. dell’Ospedale di Lanciano, oltre 20 gg di prognosi in seguito a visita medica presso il medico di base salvo conseguenze.
Ha dedotto l’appellante di non aver compiuto volontariamente il descritto atto di violenza in quanto l’evento lesivo si sarebbe verificato per una palese casualità originata dalla vicinanza con l’arbitro che con un movimento concitato ed istantaneo piegava repentinamente il capo verso la tasca che conteneva i cartellini, mentre si dirigeva verso il BIONDI, andando a sbattere con la sua testa contro lo stesso.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato quanto riferito negli atti ed ha escluso di aver piegato il capo verso la tasca che conteneva i cartellini e di aver tenuto la testa alta, in modo da poter controllore quelli che erano gli eventi in corso, precisando che il gesto di violenza era volontario, essendosi il Biondi scagliato contro di lui al momento della notifica della espulsione dal campo.
Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, il gesto compiuto dall’appellante deve ritenersi volontario e di particolare gravità in ragione delle conseguenze fisiche subite dal direttore di gara, come documentalmente risultanti dai certificati
medici (frattura composta del setto nasale con prognosi di giorni) e che, conseguentemente, la sanzione inflitta dal primo Giudice appare congrua ed adeguata.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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