COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ORTONA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA PAGLIETA / REAL ORTONA DISPUTATA IL 2/3/08 PER IL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI, GIRONE “C”.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ORTONA CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA PAGLIETA / REAL ORTONA DISPUTATA IL 2/3/08 PER IL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI, GIRONE “C”.
Con reclamo ritualmente proposto a mezzo del servizio postale in data 8/03/08 al G.S. e da questi rimesso per competenza alla Commissione Disciplinare, la società sportiva Real Ortona Calcio ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Paglieta, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Ranieri Denis che non aveva titolo a parteciparvi poiché squalificato per una gara, per recidiva in ammonizione, con C.U. n° 44 del 28.2.08.
La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la società Paglieta ha utilizzato il calciatore Ranieri Denis che effettivamente non aveva titolo a partecipare alla gara per non aver scontato il turno di squalifica inflittogli con il richiamato comunicato.
Deve essere, pertanto, applicata nei confronti della società Ranieri Denis la sanzione della perdita della gara, nonché le conseguenti sanzioni di natura economica e personale nei confronti del dirigente accompagnatore e del calciatore.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Paglieta le seguenti sanzioni: perdita della gara Paglieta – Real Ortona, con il punteggio di 0 – 3; inibizione fino al 20.4.08 al dirigente accompagnatore Sig. Di Matteo Giuseppe; squalifica per una ulteriore gara al calciatore Ranieri Denis; ammenda di € 52,00.
Delibera, inoltre, di accreditare alla società Real Ortona la tassa di reclamo ove versata.
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