COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL PORTANUOVA LABORTEC AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA REAL PORTANUOVA LABORTEC / FUNPROJECT DISPUTATA L’8/3/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “D” (DELEGAZIONE PROV.LE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL PORTANUOVA LABORTEC AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA REAL PORTANUOVA LABORTEC / FUNPROJECT DISPUTATA L’8/3/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “D” (DELEGAZIONE PROV.LE PESCARA). Con reclamo ritualmente proposto, la società Real Portanuova ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Funproject, per avere quest’ultima utilizzato i calciatori Ferri Francesco e Di Tommaso Dante che non avrebbero avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserati. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere respinto, poiché i calciatori sopra specificati, utilizzati dalla società Funproject nell’incontro oggetto del presente reclamo, risultano regolarmente tesserati in data precedente la disputa della gara medesima. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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