COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN VITTORINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 3.5.2008 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE ROMALDINI DANIELE IN RELAZIONE ALLA GARA SAN VITTORINO / PRETURO DISPUTATA IL 3/02/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 25 DEL 7/2/08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN VITTORINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 3.5.2008 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE ROMALDINI DANIELE IN RELAZIONE ALLA GARA SAN VITTORINO / PRETURO DISPUTATA IL 3/02/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 25 DEL 7/2/08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
Con appello ritualmente proposto, la società San Vittorino ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, il calciatore Romaldini Daniele tentato di colpire l’arbitro con una testata ed avendolo successivamente ingiuriato con frasi gravemente offensive.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, e ne ha chiesto la riduzione, in quanto il Romaldini si sarebbe limitato ad una protesta, seppure particolarmente animata, a seguito di una decisione ritenuta ingiusta.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato che la reazione del giocatore non era dettata da un intento violento, bensì da un eccesso di foga.
Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo Giudice possa essere ridotta in considerazione del fatto che il gesto compiuto dal Romaldini in danno del direttore di gara non deve ritenersi come atto di deliberata violenza ma, semplicemente, una protesta smodata.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Romaldini Daniele fino al 22.3.2008, disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove versata.
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