COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FRIGENTO – GARA FRIGENTO / VINCENZO NIGRO BAGNOLI I. DEL 23.12.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FRIGENTO – GARA FRIGENTO / VINCENZO NIGRO BAGNOLI I. DEL 23.12.2007 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Frigento A.S.D., ne rileva l’inammissibilità. Invero, al ricorso presentato dalla società reclamante non è stata allegata la ricevuta della raccomandata di spedizione di copia del predetto ricorso alla società controparte. Pertanto, è mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (art. 46, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva). La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 33, comma 5. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, dispone addebitarsi sul conto della società reclamante la tassa reclamo, non versata.
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