COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FRIGENTO – GARA FRIGENTO / VINCENZO NIGRO BAGNOLI I. DEL 23.12.2007 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO FRIGENTO – GARA FRIGENTO / VINCENZO NIGRO BAGNOLI I. DEL 23.12.2007 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Frigento A.S.D., ne rileva
l’inammissibilità. Invero, al ricorso presentato dalla società reclamante non è stata allegata la ricevuta della
raccomandata di spedizione di copia del predetto ricorso alla società controparte. Pertanto, è mancato uno
dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (art. 46, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia
Sportiva). La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto
prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 33, comma 5. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, dispone addebitarsi sul conto della società reclamante la
tassa reclamo, non versata.
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