COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO OLEASTRUM – GARA MONTECORVINO PUGLIANO / OLEASTRUM DEL 23.12.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO OLEASTRUM – GARA MONTECORVINO PUGLIANO / OLEASTRUM DEL 23.12.2007 – 2^
CAT.
La C.D.T., letto il reclamo della società Oleastrum, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata
la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del
tesseramento, dei calciatori (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione
irregolare), che è emersa la posizione irregolare del calciatore Gaudino Antonio, nato il 25.05.1986, che
risulta svincolato in data 14.12.2007, così come si evince dal C.U. n. 62 del 25.01.2008, pag. 1567, e che
egli si è ritesserato, a favore della società Montecorvino Pugliano, in data 1.02.2008, ovvero
successivamente alla data di disputa della gara in esame. Di conseguenza, egli ha partecipato alla gara in
posizione irregolare agli effetti del tesseramento. Viceversa, i calciatori: Marino Vittorio, nato il 21.02.1988;
Di Mauro Alessandro, nato il 7.06.1986; Sabia Gianluca, nato il 23.05.1986; Petrella Stefano, nato il
16.09.1988; Serafino Antonio, nato il 22.01.1981; Cifariello Lucio, nato il 25.09.1983; Paolillo Giovanni, nato
il 27.10.1984; Maiorano Amedeo, nato l’11.08.1963; Gioiello Antonio, nato il 20.08.1984; Volpe Domenico,
nato il 10.05.1987; Leone Fabrizio, nato il 9.06.1988; Diodato Guido, nato il 16.05.198, Greco Mauro, nato il
29.04.1985, risultano regolarmente tesserati, a favore della società Montecorvino Pugliano, da data
antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. Quanto al calciatore Della Corte Giuseppe, nato il
18.06.1991, tesserato il 27.02.2008, data successiva al giorno di disputa della gara, egli non è stato
utilizzato dalla società. Infine, l’assistente di parte, sig. Ivone Alessandro, risulta regolarmente censito,
quale dirigente della società A.P. Montecorvino Pugliano, a far data dal 14.09.2007. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Oleastrum; di infliggere a carico della società
Montecorvino Pugliano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione
della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla
tassa, non versata
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