COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SERINO 1928 – GARA SERINO 1928 / HIRPINIA DEL 27.01.2008 – ATTIVITÀ MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SERINO 1928 – GARA SERINO 1928 / HIRPINIA DEL 27.01.2008 – ATTIVITÀ MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società, che ne aveva prodotto rituale richiesta, ritiene che il reclamo medesimo sia meritevole di parziale accoglimento. La reclamante ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo l’annullamento (in via subordinata, la riduzione) delle sanzioni inflitte a carico dei calciatori Menna Antonio, Iacuzzo Antonio e Buononno Fabio, nonché la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Bergamino Adriano. Questa C.D.T. giudica congrue ed adeguatamente commisurate le sanzioni inflitte dal Giudce di prime cure ai calciatori Menna Antonio, Iacuzzo Antonio e Buononno Fabio, atteso il loro comportamento nella circostanza (offese ed atti gravemente irriguardosi nei confronti del direttore di gara). Sul punto, la società ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione idonea alla confutazione, sia pure parziale, del contenuto del rapporto ufficiale arbitrale, che, per costante giurisprudenza, deve essere qualificato fonte privilegiata di prova. Quanto, invece, alla sanzione irrogata al calciatore Bergamino Adriano, questa C.D.T. ritiene che, ad un’attenta ed obiettiva valutazione, sulla base di un’accurata analisi del testo del rapporto arbitrale, la squalifica possa essere ridotta al 28.01.2009. Invero, non si rinviene, nel testo del referto del direttore di gara, alcun dato che possa condurre alla conclusione che il calciatore abbia agito con violenza nei confronti dell’arbitro medesimo. Il suo comportamento, certamente meritevole di censura ed obiettivamente di rilevante gravità, deve essere correttamente e coerentemente derubricato in atti di pesante mancanza di riguardo nei confronti del direttore di gara e di grave violazione dell’obbligo di correttezza, che è posto a carico di ogni tesserato della F.I.G.C., a maggior ragione nei riguardi della figura qualificata dell’arbitro. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo della società Serino 1928, riducendo al 28.01.2009 la squalifica a carico del calciatore Bergamino Adriano; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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