COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SERINO 1928 – GARA SERINO 1928 / HIRPINIA DEL 27.01.2008 – ATTIVITÀ MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SERINO 1928 – GARA SERINO 1928 / HIRPINIA DEL 27.01.2008 – ATTIVITÀ MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società, che ne aveva prodotto rituale richiesta,
ritiene che il reclamo medesimo sia meritevole di parziale accoglimento. La reclamante ha impugnato le
decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo l’annullamento (in via subordinata, la riduzione) delle
sanzioni inflitte a carico dei calciatori Menna Antonio, Iacuzzo Antonio e Buononno Fabio, nonché la
riduzione della squalifica inflitta al calciatore Bergamino Adriano. Questa C.D.T. giudica congrue ed
adeguatamente commisurate le sanzioni inflitte dal Giudce di prime cure ai calciatori Menna Antonio,
Iacuzzo Antonio e Buononno Fabio, atteso il loro comportamento nella circostanza (offese ed atti
gravemente irriguardosi nei confronti del direttore di gara). Sul punto, la società ricorrente non ha prodotto
alcuna documentazione idonea alla confutazione, sia pure parziale, del contenuto del rapporto ufficiale
arbitrale, che, per costante giurisprudenza, deve essere qualificato fonte privilegiata di prova. Quanto,
invece, alla sanzione irrogata al calciatore Bergamino Adriano, questa C.D.T. ritiene che, ad un’attenta ed
obiettiva valutazione, sulla base di un’accurata analisi del testo del rapporto arbitrale, la squalifica possa
essere ridotta al 28.01.2009. Invero, non si rinviene, nel testo del referto del direttore di gara, alcun dato
che possa condurre alla conclusione che il calciatore abbia agito con violenza nei confronti dell’arbitro
medesimo. Il suo comportamento, certamente meritevole di censura ed obiettivamente di rilevante gravità,
deve essere correttamente e coerentemente derubricato in atti di pesante mancanza di riguardo nei
confronti del direttore di gara e di grave violazione dell’obbligo di correttezza, che è posto a carico di ogni
tesserato della F.I.G.C., a maggior ragione nei riguardi della figura qualificata dell’arbitro. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo della società Serino 1928, riducendo al 28.01.2009 la squalifica
a carico del calciatore Bergamino Adriano; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla
tassa reclamo, non versata.
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