COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ROCCO PASCUCCI FRIGENTO – GARA S.ANGELO ALL’ESCA / ROCCO PASCUCCI F. DEL 22.12.2007 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINIALE DI AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ROCCO PASCUCCI FRIGENTO – GARA S.ANGELO ALL’ESCA / ROCCO PASCUCCI F.
DEL 22.12.2007 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINIALE DI AVELLINO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’inammissibilità. Invero, il reclamo medesimo è stato
inoltrato, a mezzo raccomandata postale, in data 15.01.2008 e, dunque, oltre il termine (di sette giorni
successivi alla data di disputa della gara de qua), di cui all’art. 46 comma 3, del Codice di Giustizia
Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Rocco Pascucci Frigento; dispone
l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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