COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DON BOSCO SALERNO – GARA BOYS SALERNO / DON BOSCO DEL 2.02.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DON BOSCO SALERNO – GARA BOYS SALERNO / DON BOSCO DEL 2.02.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la reclamante, si duole della circostanza che il calciatore della società avversaria, corrispondente al nominativo di Vicinanza Raffaele, nato il 17.12.1984, ha partecipato alla gara de qua senza essere tesserato a favore della società Boys Salerno. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che il calciatore in questione risulta regolarmente tesserato dall’1.02.2008, ovvero dal giorno antecedente quello di disputa della gara, a favore della società Boys Salerno. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerare regolare. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Don Bosco Salerno; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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