COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MAS AVELLINO – GARA CALITRI / MAS AVELLINO DEL 2.02.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MAS AVELLINO – GARA CALITRI / MAS AVELLINO DEL 2.02.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la reclamante, si duole della circostanza che i calciatorI della società avversaria, corrispondenti ai nominativi di Salvatore Rosario Fabio, nato il 17.07.1987; Masini Giulio, nato il 3.10.1978; De Pasquale Gianpaolo, nato il 27.11.1980; Angelillo Francesco, nato il 2.11.1989 e Marzullo Massimiliano, nato il 30.09.1977, abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati a favore della società Calitri. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge, viceversa, che i calciatori in questione siano regolarmente tesserati, da data antecedente il giorno di disputa della gara, per la società Calitri: rispettivamente, dall’11.01.2008; dal 20.09.2007; dal 30.11.2007; dal 7.12.2007 e dal 27.10.2007. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori, alla gara di cui al reclamo in esame, è da considerare regolare. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Mas Avellino; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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