COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AULETTESE – GARA MAGORNO / AULETTESE DEL 13.01.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AULETTESE – GARA MAGORNO / AULETTESE DEL 13.01.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Aulettese, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva – in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare) – che è emersa la posizione irregolare dei calciatori Colombo Gianluca, nato il 4.12.1986 e Cardinale Mario, nato il 20.12.1985, che risultano tesserati per la società Magorno, rispettivamente, con decorrenza dal 2.02.2008 e dal 26.01.2008, ovvero da data successiva, rispetto al giorno di disputa della gara de qua. Di conseguenza, essi hanno partecipato alla gara in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento. Viceversa, il calciatore De Vita Arturo, nato il 19.04.1971, risulta regolarmente tesserato dal 17.02.2007, ossia da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Aulettese; di infliggere a carico della società Magorno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata
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