COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIRTUS ALBURNI – GARA CAPITELLO / VIRTUS ALBURNI DEL 17.02.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIRTUS ALBURNI – GARA CAPITELLO / VIRTUS ALBURNI DEL 17.02.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la reclamante si duole della circostanza che i calciatorI della società avversaria, corrispondenti ai nominativi di Matyus Sandor, nato il 28.08.1980 e Fruci Carlos Ruben Javier, nato l’11.10.1974, abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati a favore della società Capitello. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che i calciatori in questione risultano regolarmente tesserati, a favore della società Capitello, da data antecedente il giorno di disputa della gara, precisamente dal 19.12.2007. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori, alla gara in esame, è da considerare regolare. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Virtus Alburni; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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