COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ACLI SAVIGNANO – GARA ACLI SAVIGNANO / LAPIO SPORT DEL 27.02.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 20 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ACLI SAVIGNANO – GARA ACLI SAVIGNANO / LAPIO SPORT DEL 27.02.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la reclamante, si duole della circostanza che il calciatore della società avversaria, corrispondente al nominativo di Buono Carlo, nato il 26.08.1979, ha partecipato alla gara de qua senza essere tesserato a favore della società Lapio Sport. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che il calciatore in questione risulta regolarmente tesserato, dal 26.02.2008, ovvero dal giorno precedente quello di disputa della gara, a favore della società Lapio Sport. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerare regolare. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Acli Svignano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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