COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (178) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASCD VECCHIO CASTAGNA QUARTO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VECCHIO CASTAGNA-RIVAROLESE DEL 2.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Liguria – C.U. n. 47 del 21.2.2008 – Campionato 2^ Categoria).

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (178) - RECLAMO DELLA SOCIETA ASCD VECCHIO CASTAGNA QUARTO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VECCHIO CASTAGNA-RIVAROLESE DEL 2.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Liguria - C.U. n. 47 del 21.2.2008 – Campionato 2^ Categoria). Con reclamo de 25.2.2008, la ASCD Vecchio Castagna Quarto ha impugnato la decisone con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale Liguria ha inflitto alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara disputata con la Rivarolese, in data 2.2.2008, per avere fatto partecipare alla stessa il calciatore Marano Luca, precedentemente squalificato per due (2) giornate con CU del Comitato Provinciale di Genova n. 33 del 24.1.2008. Sostiene la reclamante che avrebbe fatto scontare la sanzione, maturata a seguito di espulsione nella gara del 19.1.2008, nelle giornate del 23.1.2008, in ragione dell’automatismo della squalifica conseguente all’espulsione, e del 26.1.2008. Chiarisce inoltre l’istante che l’interpretazione data alla fattispecie aveva trovato il conforto del Direttivo del Comitato Provinciale e dello stesso Giudice Sportivo. Alla riunione del 13.3.2008, l’appellante ha insistito per l’accoglimento della domanda. L’appello è infondato e va pertanto rigettato. Posto che la funzione interpretativa delle norme è prerogativa della sola Corte di Giustizia, è opportuno chiarire che l’art. 19, co. 10, CGS sancisce che al solo calciatore espulso dal campo è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica. Dall’esame degli atti risulta, invece, che al Sig. Marano sia stato notificato il provvedimento di espulsione quando ormai la partita era finita e, pertanto, la norma richiamata risulta inapplicabile al caso di specie, potendo la squalifica essere eseguita solo a seguito della pubblicazione nel CU. Per i motivi suddetti, alla data del 2.2.2008, il calciatore era squalificato e non aveva alcun diritto di partecipare alla gara. P.Q.M. Rigetta l’appello proposto dalla ASCD Vecchio Castagna Quarto, confermando integralmente la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale. Dispone l’incameramento della tassa versata.
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