COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 20/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 62 – Deferimento del calciatore Rossini Mario per violazione dell’art. 27 (oggi art. 30) dello Statuto Federale e dell’art. 11bis del C.G.S.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 20/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Prot. n. 62 – Deferimento del calciatore Rossini Mario per violazione dell’art. 27 (oggi art. 30) dello Statuto Federale e dell’art. 11bis del C.G.S.
La Commissione Disciplinare,
letto il deferimento, visti gli atti, ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale avv. Paolo Pronzato, accertata la ritualità delle convocazioni e rilevata l’assenza della parte deferita, che non ha depositato memorie difensive,
osserva
la Procura Federale ha deferito dinanzi a questa C.D. il calciatore Rossini Mario all’epoca dei fatti tesserato per l’A.S.D. Loanesi San Francesco, per violazione degli art. 27 (oggi 30) dello Statuto F.I.G.C. ed 11bis del C.G.S. vigente al momento del fatto (clausola compromissoria), per avere querelato nel corso dell’anno 2008, l’A.S.D. Loanesi San Francesco davanti al giudice civile, senza aver preventivamente richiesto al Consiglio Federale l’autorizzazione a procedere.
Il P.F. ha richiesto pronuncia di colpevolezza a carico del Rossini con l’irrogazione delle seguenti sanzioni a’ sensi dell’art. 15 del C.G.S.:
• squalifica per mesi otto;
• ammenda di € 1000,00.
Osserva la Commissione Disciplinare, che vista la documentazione allegata all’atto d’accusa, non è in contestazione che il calciatore Rossini Mario ha, in violazione della clausola compromissoria, adito l’autorità giudiziaria ordinaria senza richiedere preventivamente l’autorizzazione al Consiglio Federale, talché ne discende l’accoglimento del deferimento con l’irrogazione delle sanzione della squalifica.
Quanto alla sanzione pecuniaria aggiuntiva richiesta dal P.F., la C.D. non ritiene di doverla applicare al caso di specie, perché la violazione è stata commessa in epoca di vigenza del vecchio Codice di Giustizia Sportiva, che all’art. 11bis (peraltro correttamente richiamato dalla Procura stessa nell’atto di deferimento) non prevedeva l’irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico di calciatori.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al calciatore Rossini Mario, già tesserato per l’A.S.D. Loanesi San Francesco, attualmente tesserato per l’A.C. San Genesio (Pavia), la sanzione della squalifica per mesi otto.
Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
COMITATO REGIONALE
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